ABOLITA L'I.C.I. sull'abitazione principale, l'immobile in cui il contribuente ha la RESIDENZA ANGRAFICA (D.Lgs. 504/1992), e sulle sue PERTINENZE (box, cantine e rustici sino ad un massimo di tre). L'esenzione coinvolge anche le abitazioni e le pertinenze (massimo 3) concesse in uso gratuito ai parenti (genitori e figli, nonni e relativi nipoti, fratelli e sorelle) e da questi utilizzati come dimora abituale attestata da Residenza Anagrafica