Descrizione
Come noto, il Regolamento (UE) 2025/1208 dispone, a decorrere dal 3 agosto 2026, la cessazione della validità delle carte di identità cartacee, a prescindere dalla data di naturale scadenza ivi indicata.
Risulta che - atteso l’approssimarsi del termine del 3 agosto - alcuni concessionari di pubblici servizi, gestori di identità digitali (SPID) o di servizi di posta elettronica certificata, nonché alcuni istituti bancari e finanziari, abbiano avvisato i propri utenti che, a partire dalla predetta data, sarebbe stato indispensabile, ai fini della regolare prosecuzione del servizio, procedere alla sostituzione del documento cartaceo eventualmente associato al rapporto contrattuale con altro avente validità legale.
L’articolo 11, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, ha stabilito, al comma 1, che “…In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale…”.
Rimarranno valide, sino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell’art. 64 del CAD. Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.
Il medesimo articolo 11, al comma 2, prevede, inoltre, che, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all’atto del rilascio, può essere ancora utilizzata per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio:
- l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
- il ritiro della corrispondenza;
- la notifica di atti giudiziari;
- il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL;
- il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione e di ogni altro servizio con caratteristiche di analoga rilevanza;
- nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Il documento d’identità in formato cartaceo, dunque, potrà continuare ad essere utilizzato, esclusivamente sul territorio nazionale e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, ai fini del mero riconoscimento del soggetto nei casi sopra esemplificati fermo restando che esso non potrà essere utilizzato ai fini dell’espatrio oltre il 3 agosto p.v.
Cisliano, 01/07/2026
L’Ufficio Servizi Demografici
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