L’art. 1 Comma 667 e 668 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 ha istituito la Tariffa Rifiuti di Natura Corrispettiva
La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, che possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
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